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Responsabilità amministrativa d’impresa (DLGS 231)
Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (“D.Lgs. 231/2001”), relativo alla “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto, per la prima volta in Italia, la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati, commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (i cosiddetti soggetti apicali) e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti soggetti sottoposti all'altrui direzione). Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.
La responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali anche gli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione del reato. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita “amministrativa” dal legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, posto che consegue alla realizzazione di reati ed è accertata attraverso un procedimento penale.
Quello che viene delineato nel D.Lgs. 231/2001 è un sottosistema autonomo, entro il complesso di quello che può essere definito dalla dottrina come sistema punitivo, comprendente sia il diritto penale sia il sistema dell’illecito amministrativo. In ogni caso, la responsabilità amministrativa degli Enti non esclude, ma anzi si somma a quella della persona fisica che ha realizzato l’illecito. La responsabilità dunque sussiste allorché l’autore del reato presupposto non sia stato identificato, non risulti essere imputabile, nonché quando il reato si sia estinto per causa diversa dall’amnistia.
Successivamente all’emanazione del D. Lgs. 231/2001, il legislatore ha provveduto in più riprese ad estendere l’elenco degli illeciti attribuibili all’Ente, in un contesto evolutivo dal quale è lecito attendere futuri ulteriori ampliamenti dell’ambito della responsabilità diretta dell’Ente «per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio» (cfr. art. 5, co. 1). I Reati attualmente contemplati dal Decreto e in conseguenza dei quali si applicano le disposizioni del Decreto medesimo, il cui compimento la Società si prefigge di prevenire con l’ausilio del Modello, possono essere comprese nelle seguenti categorie:
- Delitti contro la pubblica amministrazione (quali corruzione e malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, indicati agli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001) o contro la fede pubblica (quali Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, indicati all’art. 25-bis d.lgs. 231/2001);
- Reati societari (quali false comunicazioni sociali, falso in prospetto, illecita influenza sull’assemblea, indicati all’art. 25-ter d.lgs. 231/2001);
- Delitti in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico(ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini), indicati all’art. 25-quater d.lgs. 231/2001;
- Delitti contro la personalità individuale (quali lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù, indicati all’art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001);
- Abusi di mercato, indicati dall’articolo 25-sexies d.lgs. 231/2001);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, indicati dall’art.25-quater 1. del Dlgs 231/2001);
- Reati transnazionali: l’associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso, l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, il traffico di migranti ed alcuni reati di intralcio alla giustizia se rivestono carattere di transnazionalità.
- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies d.lgs. 231/2001).
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale (art. 25-octies d.lgs. 231/01)
- Delitti informatici ed illecito trattamento dei dati c.d. “Cybercrime” (art. 24-bis d.lgs. 231/2001)
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter d.lgs. 231/01)
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis-1 d.lgs. 231/01)
- Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-nonies d.lgs. 231/01)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies d.lgs. 231/01)
- Reati Ambientali (art. 25-undecies d.lgs. 231/01) – in vigore dal 16 agosto 2011: scarico acque reflue, rifiuti, inquinamento di suolo sottosuolo acque, emissioni in atmosfera, sostanze lesive dell’ozono, inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi alla qualità delle acque, distruzione di specie animali o vegetali protette, deterioramento habitat protetti, tratta di specie in estinzione.
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012].